Art. 14.
(Misure di assistenza e di integrazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento e il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati dallo stesso regolamento. Per l'attuazione

 

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di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza e di integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
      2. Allo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo e che si trova in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
      3. I comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.